L’elenco dei lavori che possono essere eseguiti senza Cila

L’elenco dei lavori che possono essere eseguiti senza Cila

Qual è l’elenco dei lavori che si possono effettuare senza Cila? L’occasione per scoprirlo arriva con una domanda posta al Fisco. Si ricorda che la Comunicazione di inizio lavori asseverata è un atto amministrativo che serve per notificare l’avvio di lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che non implicano alcuna modifica volumetrica né variazioni della destinazione d’uso degli immobili interessati. Per la modifica di parti strutturali dell’edificio è necessaria un’altra tipologia di comunicazione, la Scia.

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Volevo avere delucidazioni sui lavori che si possono eseguire senza Cila e per i quali basta la denuncia di inizio lavori con una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio”.

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha sottolineato che, in base alla tipologia dei lavori di recupero del patrimonio edilizio da realizzare, la disciplina dell’attività edilizia può prevedere la richiesta di un’abilitazione amministrativa: concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori.

Il Fisco ha poi ricordato che solo quando non è previsto alcun titolo abilitativo, per richiedere le agevolazioni per interventi agevolati dalla normativa fiscale è necessario predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli stessi interventi rientrano tra quelli agevolabili.

Costruzioni
GTRES

Con il decreto legislativo n. 222/2016, che ha riordinato i titoli e gli atti legittimanti gli interventi edilizi, la disciplina attualmente in vigore prevede:

  • attività edilizia totalmente libera (si tratta degli interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione al Comune);
  • interventi in attività libera, realizzabili a seguito di una comunicazione al Comune (Cila) dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico;
  • attività edilizia soggetta a permesso di costruire (riguarda gli interventi edilizi indicati nell’articolo 10 del Testo unico sull’edilizia);
  • attività edilizia soggetta a super Scia, alternativa al permesso di costruire;
  • attività edilizia soggetta a Scia (si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti in una delle categorie precedenti).

Quali lavori si possono fare senza Cila?

Se ci si chiede quali lavori si possono fare senza Cila, la risposta è semplice: si tratta prevalentemente opere di manutenzione ordinaria. Tra questi ci sono gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici e alcuni degli interventi indicati nell’articolo 16-bis del Tuir.

Nello specifico, ci si riferisce agli interventi descritti:

  • alla lettera f (relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi);
  • alla lettera g (opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico);
  • alla lettera h (interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia);
  • alla lettera l (interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici).